
Sull'idea di giustizia globale
Salvatore Veca
1. La mia relazione è articolata in due parti. Nella prima mi propongo di
chiarire la natura del paradigma delle teorie della giustizia che, negli ultimi decenni,
ha costituito il più coerente tentativo di applicazione dell'etica alla politica, alle
istituzioni e alle questioni pubbliche. Considero le teorie della giustizia come teorie
normative che mirano a dare ragioni o criteri per il giudizio o la valutazione etica di
istituzioni e pratiche sociali. Si può sostenere che si tratti di teorie del giudizio
politico riflessivo e che la loro questione centrale sia in ogni caso riconoscibile o
riformulabile nei termini di una risposta alla domanda di giustificazione etica.
E' su questo sfondo che possiamo mettere a fuoco i familiari contrasti
fra alcune prospettive filosofiche salienti che esemplificano risposte differenti e
alternative alla domanda di giustificazione etica: utilitarismo e contrattualismo,
libertarismo e comunitarismo. Si può infatti sostenere che, anche nella recente ricerca
filosofica italiana, buona parte della discussione e del confronto delle idee si sia
sviluppata intorno a tali questioni, grosso modo nel corso degli anni Ottanta, dando luogo
a una varietà di esiti interessanti dal punto di vista della filosofia politica e
sociale. (Buona parte della discussione vuol dire che non tutta la
discussione interessante nella recente filosofia politica anche italiana si è svolta
entro il paradigma della teoria normativa; questa, che a me sembra un'asserzione dopo
tutto ovvia e banale, non sembra essere tale per i critici della mia prospettiva. E' forse
utile chiarire, ancora una volta, che una tesi a favore degli impegni normativi o
prescrittivi della filosofia politica non è una tesi che aspira alla completezza: vi sono
altri modi, interessanti e illuminanti, di fare filosofia politica che rifuggono dal
ricorso alle questioni di giustificazione etica di cose come istituzioni e pratiche
sociali. Io sono stato sempre a favore di una dieta non monotona nelle forme di vita e
nella ricerca filosofica e ho sempre trovato una buona cosa la compagnia di commensali con
gusti diversi dai miei.)
Ora, la tesi che suggerisco è che gli esiti della discussione
nell'ambito favorito dalle teorie della giustizia assumono tutti il loro senso pertinente
e definiscono la loro portata i) in virtù del riferimento, implicito e esplicito,
a comunità politiche chiuse, caratterizzate dalla stabilità dei confini e ii) in
virtù del riferimento prevalente a una particolare classe di circostanze: quelle che
possiamo convenire di chiamare le circostanze del conflitto distributivo. Osservo che il
riferimento a queste due condizioni, fra loro non indipendenti, definendo la portata delle
teorie della giustizia, ne definisce anche i limiti. Sono questi i limiti che sembrano
dover essere oltrepassati se prendiamo sul serio le sfide che sono rivolte a chi fa teoria
politica nel giro di boa fin de siècle.
Nella seconda parte della relazione, avanzo la congettura secondo cui
negli anni Novanta le ricerche e le applicazioni di una qualche prospettiva etica o, più
semplicemente, dal punto di vista etico alla politica e alle politiche si siano orientate
nel tentativo di una estensione della portata dei criteri del giudizio politico o dei
principi di giustizia dal contesto interno delle comunità all'arena della comunità
internazionale. Si tratta di una gamma di tentativi di oltrepassamento dei limiti.
Esaminiamo quindi la natura dei differenti problemi che l'estensione
della portata dei criteri incontra, quando si passi dal versante interno all'arena
internazionale o transnazionale. Abbozzo in conclusione un possibile programma di ricerca
nella direzione di un'idea di giustizia globale, chiedendomi quale possa essere la tesi
unificante o la stella polare che ci orienti nel guazzabuglio.
Questo programma è quello che sembra a me coerente con un'etica
applicata alla politica che cerchi di rispondere alle domande difficili ma ineludibili che
la nostra incertezza di osservatori e partecipanti nella polis o nella cosmopolis
fin de siècle rivolge, ancora una volta, alla teoria.
2. Cominciamo con la
questione della natura delle teorie della giustizia come teorie che mirano a fornirci
criteri per il giudizio etico su cose come istituzioni, pratiche sociali, norme e
provvedimenti. Chiediamoci in quali circostanze sia per noi importante disporre di (o
ricorrere a) criteri del giudizio. Non è difficile vedere che la cosa è per noi
importante quando si dia incertezza quanto al giudizio; quando dobbiamo soppesare,
nell'esercizio valutativo, ragioni pro e contro una certa pratica o una certa istituzione.
E' in casi come questi che l'incertezza di noi giudicanti chiede teoria. Si può dire
allora che una teoria della giustizia, quale che sia, è una teoria della giustificazione
etica che affonda le sue radici nel nostro senso di giustizia, quale che sia. E' la
vecchia e venerabile faccenda della correlazione o dell'isomorfismo fra psyché e polis
che è qui in gioco. Rawls ha sostenuto in proposito che una teoria della giustizia
dovrebbe funzionare come una grammatica generativa dei nostri enunciati in cui formuliamo
giudizi sul giusto e sull'ingiusto. In altri termini, restando fermi a questa connessione
fra teoria e senso individuale di giustizia, le pratiche della giustificazione etica
affonderebbero le loro radici nel contesto intrapersonale dei giudicanti.
Suggerisco in proposito una tesi a favore della priorità del contesto
interpersonale sul contesto intrapersonale: una priorità della polis sulla psyché,
per ricorrere ancora al linguaggio inaugurale del grande dialogo platonico sulla
giustizia. Come ha sostenuto Hampshire, sono le istituzioni e le pratiche sociali del
giudicare e dell'arbitrare equamente nelle circostanze del conflitto fra pretese e ragioni
pro e contro che modellano e plasmano il nostro senso di giustizia. Dovremo quindi
guardare e mettere a fuoco lo sfondo pubblico delle pratiche sociali della giustificazione
per rendere conto del nostro senso di giustizia e delle radici del suo prolungamento e
sviluppo intellettuale nelle nostre teorie della giustizia.
Chiediamoci ora: in che senso preciso possiamo specificare la natura
etica della giustificazione? Si consideri che lo sfondo in cui ci muoviamo è quello
dell'applicazione dell'etica alla politica, dell'impegno alla valutazione etica dei modi,
delle norme, delle istituzioni politiche e delle pratiche sociali che determinano le forme
del convivere. Dovremo quindi chiarire quali requisiti la giustificazione deve soddisfare
perché essa sia riconoscibile come giustificazione etica. Solo così, infatti,
potremo dare un senso all'idea che le teorie della giustizia abbiano le loro radici nelle
circostanze interpersonali e sociali in cui si danno pratiche di giustificazione. Diciamo
allora che la giustificazione etica deve esemplificare alcune proprietà del punto di
vista morale: le ragioni della giustificazione devono rispondere a che cosa chiunque di
noi deve a chiunque altro, incluso se stesso.
E' bene riconoscere subito che questa caratterizzazione del punto di
vista morale è inevitabilmente generale e astratta. E la cosa non è poi così
sorprendente: dopo tutto, stiamo definendo solo la nostra sintassi. Le interpretazioni del
punto di vista morale corrispondono alle semantiche che specificano una varietà
essenziale di modi di intendere il significato da assegnare a che cosa ciascuno di noi
deve a chiunque altro, incluso se stesso. Un concetto di giustizia, più concezioni della
stessa, per usare la fortunata espressione di Rawls.
Non è difficile ora riconsiderare la tensione fra teorie della
giustizia centrate sull'idea di utilità e teorie della giustizia centrate sull'idea di
diritti come una tensione che si genera entro il contesto delle nostre pratiche di
giustificazione e valutazione etica di istituzioni e pratiche sociali, nel senso che
abbiamo specificato. Allo stesso modo, potremmo riformulare alcune opposizioni familiari
della discussione pubblica, nelle democrazie costituzionali della parte ricca del mondo,
del tipo di quella fra l'egualitarismo democratico e il libertarismo, nei termini di
interpretazioni alternative di che cosa voglia dire che gli uomini e le donne hanno
diritti.
Dopo tutto, come sostiene Aristotele, una teoria della giustizia
risponde al fatto dell'ingiustizia o della pleonexia: e se riconosciamo che si dà pleonexia
quando persone si avvantaggiano rispetto ad altre persone per il fatto che hanno più del
dovuto o per il fatto che negano loro quanto è dovuto, possiamo dire che ogni teoria
della giustizia mira a darci il criterio per definire quanto è dovuto a chiunque.
(Possiamo anche dire: la tensione e la controversia fra semantiche che specificano
interpretazioni alternative della sintassi del giusto e dell'ingiusto investono la
risposta alla domanda su che cosa sia dovuto alle persone. Per parafrasare Sen, dato che
ciò che è dovuto alle persone ci dice che cosa è giusto le persone possiedano, dovremo
chiederci: possesso di che cosa?)
Quanto voglio suggerire è che le teorie politiche normative
dell'utilitarismo, del contrattualismo e del libertarismo possono essere riconsiderate, in
modo piano e naturale, come teorie centrate su risposte diverse alla stessa domanda di
giustificazione etica delle istituzioni e delle pratiche sociali, delle nostre forme
politiche di convivere durevolmente nel tempo. Le differenti risposte vertono, in altri
termini, sui criteri di valutazione di una società bene ordinata nella durata. Qualcuno
potrebbe obiettare che le cose non tornano così agevolmente se ci misuriamo e vogliamo
rendere conto delle pretese e degli impegni di teorie comunitarie o pluraliste, nel senso
di Walzer, a proposito dei requisiti di una società bene ordinata. Ma si consideri: le
tesi dei comunitari non sono tesi contro l'idea della giustificazione etica: sono
piuttosto tesi centrate sulla convinzione che attività come giustificare o valutare
eticamente forme di vita e norme e condotte sono inevitabilmente situate e, per dire
così, interne a forme di vita e contesti determinati.
I comunitari negano che abbia senso porsi una prospettiva esterna o
adottare un punto di vista che sia indipendente dalle forme di vita o dalle tradizioni
entro cui ci misuriamo con le nostre questioni di giustizia. Possiamo dire che il
comunitarismo non si basa su una confutazione della rilevanza dell'impegno alla
giustificazione quanto piuttosto su un'interpretazione alternativa della stessa, che mette
a fuoco il carattere intrinsecamente contestualistico dei nostri modi di giustificare la
cui validità normativa è, a sua volta, intrinsecamente circoscritta ai vocaboli di
moralità contingentemente ereditati.
3. Il riferimento all'etica
dei comunitari e alle prospettive contestualistiche di applicazione dell'etica alla
politica mi consente piuttosto di illustrare la questione della portata e dei limiti del
paradigma delle teorie della giustizia. Come ho accennato, questa famiglia di prospettive
è caratterizzata sostanzialmente dal riferimento, implicito e esplicito, contingente o
necessario, all'idea di comunità politica chiusa. Questa connessione è del tutto
contingente per l'utilitarismo, è esplicita per il contrattualismo e il libertarismo, è
necessaria per il comunitarismo.
Ho cercato di esaminare analiticamente la connessione fra queste teorie
e il riferimento al versante interno degli stati-nazione in Della lealtà civile:
qui mi basta sottolineare che l'esercizio valutativo ha per oggetto lo spazio del
convivere circoscritto da confini dati, che includono chi fa parte della comunità
politica data e che, in questo senso, per parafrasare Habermas, la costellazione di sfondo
entro cui le teorie della giustizia assumono un senso pertinente è una costellazione
intrinsecamente nazionale o, come dirò, locale. Non solo: il riferimento a comunità
politiche dai confini dati è connesso alla classe prevalente di circostanze entro cui si
generano domande per la teoria politica normativa. Come ho accennato, si tratta per lo
più di circostanze in cui saliente è un tipo puro di conflitto che chiamerò
propriamente distributivo. Questo è vero per utilitarismo, contrattualismo e
libertarismo; non vale nello stesso modo per il comunitarismo in cui prioritario è altro
tipo di conflitto, quello che chiamerò propriamente identitario o per il riconoscimento.
Vediamo ora di chiarire questi cenni a differenti modi di pensare il
conflitto, formulati grazie a una tassonomia proposta da Alessandro Pizzorno, per fissare
con chiarezza sufficiente quei limiti dei nostri modi di pensare la giustizia come prima
virtù delle istituzioni e delle pratiche sociali che devono essere oltrepassati se
prendiamo sul serio le sfide che sono rivolte a chi fa teoria politica nel giro di boa fin
de siècle.
Possiamo dire che si dà conflitto distributivo quando attori entrano
in conflitto con altri avanzando pretese intorno alla distribuzione di costi e benefici.
Si osservi che una condizione previa deve essere soddisfatta perché si dia il caso
modellizzato dal tipo puro: gli attori devono condividere la metrica del valore con cui
valutare qualcosa come un costo o come un beneficio e ciò, a sua volta, presuppone che
sia soddisfatta la condizione del mutuo riconoscimento come attori che avanzano pretese
confliggenti. Diremo che quest'ultima condizione, se soddisfatta, genera stabilità per
l'identità degli attori i cui interessi sono in gioco. Questa è la natura familiare
delle questioni di giustizia distributiva: per chiarire le idee, si pensi a un conflitto
intorno a interpretazioni alternative dei diritti di cittadinanza o alla controversia
sulle agenda dello stato sociale nelle democrazie costituzionali della parte ricca
del mondo. Il criterio della massimizzazione del benessere collettivo, l'equità nelle
opportunità e nell'accesso ai beni sociali primari e la tesi sullo stato minimo si
confrontano in questo spazio e mirano, in modi differenti, a orientarci nel giudizio sulla
politica e sulle politiche.
Come ho sostenuto in Dell'incertezza, la connessione non banale
fra identità e riconoscimento si può specificare in questo modo: l'avere qualcuno
identità dipende dalla stabilità nel tempo della cerchia di riconoscimento di quella
identità. (Di nuovo, per chiarire le idee, si pensi all'erosione della cerchia di
riconoscimento di cittadinanza o all'indebolimento e alla metamorfosi delle identità
collettive nella costellazione postnazionale.) Ora, possiamo dire che si dà conflitto
identitario o per il riconoscimento quanto attori entrano in conflitto con altri avanzando
pretese intorno ai modi del loro essere riconosciuti, avanzando pretese quanto al
riconoscimento di una loro, distinta, identità.
E' facile vedere che, in questo secondo caso di tipo puro di conflitto,
collassa la condizione della stabilità dei riconoscimenti perché è proprio il
riconoscimento a essere la posta in gioco del conflitto. (Ho più volte sostenuto che le
prospettive del comunitarismo sono risposte insoddisfacenti alla questione giusta: ai
processi di crescente frammentazione ed erosione delle cerchie condivise della lealtà
civile. Il succo di gran parte delle discussioni pubbliche sul multiculturalismo e sulla
virtù elusiva ed esigente della tolleranza sta grosso modo nel cercare la risposta giusta
alle sfide di una Babele, almeno prima facie, dei riconoscimenti.)
Oltrepassare i limiti della costellazione vuol dire misurarsi con il
problema della estensione della portata dei nostri criteri del giudizio politico
riflessivo: dalla giustizia locale alla giustizia globale. Nel senso che ho
sommariamente indicato, ciò vuol dire mettersi alla prova nel tentativo difficile ma
ineludibile di pensare un'etica per la politica, le istituzioni e le pratiche sociali che
superino un esigente test di giustificazione le cui ragioni dovrebbero poter valere
per chiunque, come noi, abbia una vita da vivere qua e là per il pianeta. E tutto ciò,
indipendentemente da confini dati o dalla sorte contingente per cui ci è accaduto di
nascere qua o là in un mondo sempre più piccolo e interdipendente. Quale filosofia
politica, quale concezione del giusto e dell'ingiusto ai tempi della globalizzazione?
4. Muovendo dallo sfondo e
dai limiti del paradigma delle teorie della giustizia ci troviamo a misurarci con il
rompicapo dell'estensione. Dobbiamo quindi chiarire la natura delle difficoltà cui va
incontro il tentativo di estensione della portata dei criteri della giustificazione etica
dai contesti locali al contesto globale. Suggerisco in proposito che, se si accetta l'idea
della praticabilità dell'estensione, allora ci troviamo a oscillare fra teorie
dell'utilità e teorie dei diritti, ciascuna delle quali pretende la completezza. Sostengo
una tesi a favore dell'incompletezza, che mette a fuoco le due dimensioni moralmente
importanti dell'essere pazienti e agenti.
Mi chiedo quindi: giustizia di che cosa? Quali gli oggetti o gli spazi
cui si applicano propriamente i principi di giustizia globale? E distinguo fra lo spazio
delle istituzioni, lo spazio del conflitto, lo spazio della distribuzione di risorse:
istituzioni internazionali o transnazionali, guerra e pace, ricchezza e povertà. Di qui,
infine, la questione saliente per un abbozzo di programma di ricerca sulla giustizia
globale: c'è una tesi unificante, una "stella polare" che ci orienti del dare
coerenza ai nostri criteri del giudizio politico riflessivo sulla giustizia
internazionale?
Disponiamo in realtà di una risposta prima facie canonica alla
nostra domanda: è quella che candida una tesi filosofica sui diritti umani a fungere da
tesi unificante. Ma conosciamo bene la natura delle difficoltà e delle controversie a
proposito della giustificazione dei diritti umani e della loro interpretazione. Sembra che
abbiamo bisogno di ragioni a favore dei diritti umani che dipendano da un'idea di valore
meno esposta all'incertezza generata dal conflitto delle interpretazioni e dal carattere
politicamente non neutrale dell'idea stessa di diritti umani. Passo quindi a illustrare
un'idea di valore che, rispondendo alla pluralità delle dimensioni dei pazienti e degli
agenti morali, mette a fuoco il bene umano dello sviluppo come libertà. Avanzo la
congettura che questa idea dello sviluppo come libertà, nel senso di Sen, possa forse
darci il filo di Arianna per uscire dal labirinto.
Le obiezioni e le critiche all'idea dell'estensione sono così
importanti e numerose che l'impresa appare in partenza maledettamente difficile. Una
famiglia di obiezioni può essere fatta risalire al severo divieto che, all'origine della
teoria politica moderna, Hobbes ha formulato: un divieto che è coerente con la
concettualizzazione dell'arena internazionale nei termini di uno stato di natura. Il
divieto hobbesiano è rimasto centrale nel nucleo del programma del realismo politico. E
il realismo politico ha insistito, nelle sue riformulazioni, sulla fallacia della analogia
domestica. Una variante delle obiezioni è quella che esclude che possa darsi spazio,
nell'ambito delle politiche e delle condotte nell'arena internazionale, per un genuino
giudizio etico: vi sarebbe spazio solo per giudizi prudenziali. D'altra parte, obiettano
coloro che condividono una prospettiva contestualistica quanto al giusto e all'ingiusto,
il pluralismo e la frammentazione del valore generano incommensurabilità e radicale non
traducibilità fra dottrine morali, religiose o meno che siano, e ciò è a sua volta
responsabile dello scacco cui è destinato qualsiasi tentativo in ogni caso
universalistico di estensione dei criteri del giudizio etico.
Chi sostenga una convinzione meditata a favore della prospettiva di una
concezione di giustizia globale deve superare un'ampia gamma di difficoltà e mostrare in
che senso le obiezioni e il divieto hobbesiano possano, alla fin fine, risultare non così
irresistibili. Una via in certo senso indiretta per sostenere la plausibilità
dell'impresa può esser quella che ci è suggerita dalle trasformazioni e dagli sviluppi
non della filosofia politica ma della teoria delle relazioni internazionali, della teoria
economica e sociale dello sviluppo e del diritto internazionale; qui la tensione fra
teoria positiva e teoria normativa può essere feconda. Una teoria normativa, come ho
chiarito nella prima parte, mira a orientarci nel giudizio. Ma noi non ci impegniamo in
esercizi di valutazione nel vuoto pneumatico: l'attrito con attività come descrivere e
spiegare o interpretare stati del mondo è inevitabile quando siamo alla ricerca dei
criteri per giudicare stati del mondo; quando, come ha sostenuto Mario Albertini, ci
mettiamo alla prova nel progettare ciò che è bene che accada. I teoremi delle
teorie della giustizia non si inferiscono da assiomi normativi, punto e basta: si
inferiscono da assiomi normativi congiunti a postulati descrittivi. Per questo una
teoria della giustizia globale deve prendere sul serio gli sviluppi della migliore scienza
giuridica, storica, politica, economica e sociale: si pensi alle sfide che i processi di
globalizzazione, quale che sia l'interpretazione di questo termine controverso, rivolgono
al diritto internazionale post-Westfalia e alle tesi cosmopolitiche del
neocostituzionalismo o alle domande difficili che le trasformazioni dei rapporti fra
sistemi politici, mercati e territorialità pongono alle teorie della democrazia e alle
teorie dello sviluppo o, infine, alle questioni salienti per la sociologia chiamata a
misurarsi con processi di sconnessione della nozione in qualche senso unitaria di società
con cui si è costituita la sua tradizione classica.
In questo senso, come ha suggerito Stanley Hoffman, potremo forse
muovere a tastoni dalle migliori descrizioni di ciò che vi è per saggiare le condizioni
di possibilità di ciò che, per noi, politicamente vale. Non dimentichiamo che lo sfondo
entro cui la nostra incertezza di osservatori e partecipanti rivolge domande alla teoria
è, grosso modo, quello della costellazione postnazionale.
5. Immaginiamo allora di
aver superato il divieto hobbesiano. Possiamo chiederci: quale fisionomia deve
presumibilmente avere una prospettiva globale che esemplifichi il precetto kantiano a
proposito del "pensiero largo"? Sostengo che una prospettiva etica globale abbia
due punti focali che coincidono con dimensioni di benessere e di diritti per esseri umani.
Una qualche versione dell'utilitarismo e una qualche versione di una teoria dei diritti
sono di nuovo fra loro in tensione: qualcuno potrebbe riconoscervi la venerabile tensione
fra Bentham e Kant.
Come sappiamo, il fascino dell'utilitarismo come teoria normativa sta
nella sua idea guida della minimizzazione della sofferenza socialmente evitabile. E' alla
luce di questa idea che siamo indotti, nell'esercizio valutativo sulla qualità di vite
umane, a mettere a fuoco le dimensioni del deficit di pazienti morali. La moralità
utilitaristica è centrata sul nostro essere beneficiari o recettori di benefici; come ha
sostenuto Scanlon, l'utilitarismo filosofico è basato sull'idea della moralità come
protezione del nostro benessere. In Dell'incertezza ho insistito sul fatto che mi
sembra solo fatuo sottovalutare questa dimensione che tocca la soddisfazione o la
frustrazione dei nostri interessi, quanto rende migliori o peggiori le nostre vite finite.
Si deve tuttavia riconoscere che questa prospettiva è cieca nei
confronti del nostro essere agenti morali, del nostro progettare le nostre vite
individuali e collettive, della nostra autonomia di persone. Una moralità dei diritti
risponde e protegge le condizioni della dignità delle persone, specificando in che senso
a esse sia dovuto eguale rispetto. (Non è difficile cogliere qui una connessione con il
tema del riconoscimento e dell'identità cui ho accennato nella conclusione della prima
parte.) Ora, il punto che mi interessa è il seguente: ciascuna delle due prospettive
pretende la completezza, ritiene di dover avere l'ultima parola a proposito di ciò che,
per noi, vale.
La mia è invece una tesi che si basa sull'elogio dell'incompletezza in
faccende delicate e difficili come queste. Immaginiamo allora un continuum ai cui
estremi troviamo i) la sofferenza del paziente (il deficit che azzera le capacità
di funzionamento delle persone) e ii) la sofferenza dell'agente (la variegata
esperienza della umiliazione, della degradazione, dell'uso di esseri umani come arnesi:
tutti modi del mancato riconoscimento).
Thomas Nagel ha osservato che il riconoscimento dei diritti esprime
quell'aspetto della moralità che vede le persone non solo come oggetti di benefici e
protezione, ma anche come agenti inviolabili e indipendenti, il cui status come
membri della comunità morale non è esaurito dall'inclusione dei loro interessi come
parte del bene generale. L'argomento di Nagel riconosce che il valore dei diritti può
essere strumentale o intrinseco: nella mia terminologia, il valore è strumentale per la
dimensione del paziente e intrinseco per quella dell'agente. Credo che Nagel sarebbe
d'accordo con il mio elogio dell'incompletezza. La sua idea è che possiamo considerare le
due tesi sul valore strumentale e intrinseco come complementari. La tesi del valore
intrinseco si basa sull'idea che i diritti incorporano una forma di riconoscimento
del valore di ciascuna persona che differisce da quello che ci induce a valutare la
salienza dell'aumento della felicità umana e della riduzione della sofferenza. Le due
forme di riconoscimento di valore umano sono allora fra loro complementari e non
mutuamente esclusive. In questo senso l'incompletezza sembra essere una virtù matura. Una
concezione di giustizia globale deve prendere sul serio l'incompletezza e rispondere al
fatto dell'ingiustizia: sofferenza di pazienti, degradazione di agenti. E questo può
orientarci, come suggerirò nelle battute conclusive, nella manovra mirante
all'estensione. Ma ora dobbiamo chiederci: una teoria della giustizia di che cosa?
6. Si considerino a
proposito della nostra domanda i tre spazi o i tre ambiti che ho indicato: lo spazio delle
istituzioni, quello della guerra e della pace, quello della ricchezza e della povertà.
Partiamo da quello delle istituzioni nel quadro di una teoria ideale che incorpori nel suo
nucleo l'impronta kantiana di Per la pace perpetua. Nel suo ultimo libro, The
Law of Peoples, Rawls ha proposto un'estensione universalistica della sua teoria della
giustizia che riformula i celebri articoli definitivi dell'immaginario trattato di pace
della fine del diciottesimo secolo (ricordiamo sommariamente che i tre punti riguardano
rispettivamente la costituzione repubblicana e non dispotica, il diritto internazionale e
il federalismo, il diritto cosmopolitico). Alla fine del ventesimo secolo Rawls propone un
indebolimento della prima clausola di Kant.
L'idea è che noi, abitanti delle democrazie costituzionali, dovremmo
estendere la tolleranza e il rispetto verso altri mondi e culture, politiche o religiose
che siano. Siamo tenuti a considerare società bene ordinate le cui istituzioni di base
siano modellate da altre concezioni della giustizia politica. Tutto questo a una sola
condizione: che le sovranità interne siano limitate e vincolate, nei modi del loro
esercizio, dal rispetto dei diritti umani fondamentali. Così, possiamo pensare a una
progressiva estensione della società delle società liberali alla società delle società
non liberali e tuttavia bene ordinate alla luce di altri principi di valore politico. E
questo ci dà l'idea di un diritto ragionevole dei popoli alla cui luce giudicare il
diritto internazionale, le sue lacune, i suoi deficit, le sue agenda per
approssimarci a un ordine internazionale meno ingiusto.
L'abbozzo del diritto ragionevole dei popoli vale, per quanto vale,
entro il quadro di una teoria ideale. Appena ci spostiamo all'ambito della teoria non
ideale, quella in cui si dà non conformità e, quindi, si dà il fatto dell'ingiustizia,
ecco che ci misuriamo con i dilemmi e i problemi difficili che occupano gli altri due
ambiti: quello di guerra e pace e quello delle circostanze sfavorevoli di giustizia
distributiva, in cui riconosciamo l'arcipelago della ricchezza e gli oceani della
povertà, con il suo corteo familiare di fame e carestia. Quello che è interessante
osservare è che i distinti argomenti normativi nelle tre sfere o nei tre ambiti sembrano
convergere nel riferimento a una tesi sui diritti umani.
Per chiarire le idee: si consideri la questione controversa della
giustificazione del ricorso a risorse di violenza per impedire violazioni persistenti e
gravi dei diritti all'integrità di persone (il tema delle guerre giuste e ingiuste, dopo
il collasso dell'equilibrio geopolitico delle potenze imperiali) o la questione, centrale
nelle teorie della cooperazione per lo sviluppo, delle vistose e severe ineguaglianze di
risorse e titoli fra società ricche e povere, in cui viene sistematicamente violato il
diritto alla sussistenza di persone. Viene quindi naturale pensare che una tesi unificante
che copra gli ambiti distinti di una teoria ideale e non ideale della giustizia globale
sia una qualche tesi filosofica a proposito dei diritti umani. Lo stesso Rawls, del resto,
propone che i diritti umani come diritti fondamentali delle persone giacciano nell'area di
un consenso per intersezione che sostiene le ragioni dell'adesione ai principi di un
diritto ragionevole dei popoli.
7. Noi tutti conosciamo
l'ampia gamma di controversie a proposito di una tesi filosofica sui diritti umani. Basti
qui ricordare la annosa querelle sulla natura del fondamento dei diritti umani e la
permanente tensione fra universalismo e relativismo nell'interpretazione. Norberto Bobbio
ha costantemente ribadito le sue obiezioni ai tentativi di rintracciare l'argomento
irresistibile o il fondamento assoluto per giustificare i diritti umani. E' molto nota la
sua conclusione secondo cui tutto quello che conta, a proposito di diritti umani, è che
essi siano protetti; e questo, com'è noto, non è propriamente un compito della
filosofia. Richard Rorty, riformulando una tesi sulla cultura dei diritti umani
"naturalizzata", insiste sulla superfluità di una tesi filosofica sui diritti
umani e sull'inesorabile minaccia del fantasma (filosofico) della "natura
umana". E, d'altra parte, lo stesso Habermas sembra ritenere che una buona teoria
della modernizzazione renda irrilevante la controversia filosofica e il conflitto delle
interpretazioni quanto alle buone ragioni per accettare, piuttosto che per rifiutare,
giudizi di valore incorporati in una tesi a favore dei diritti umani: perché questa, del
resto, è la posta in gioco quando ci si misuri con la faccenda complicata della
giustificazione, come ha chiarito Giuliano Pontara, discutendo le obiezioni di Bobbio.
Ho esaminato alcuni aspetti della faccenda complicata nell'ultimo
capitolo di Dell'incertezza. Mi limito qui a suggerire quattro proposizioni in
proposito. La prima è la seguente: la giustificazione dei diritti umani è in ogni caso
da rintracciarsi nelle risposte alla domanda: a che cosa servono i diritti umani? La mia
risposta è del tipo: i diritti umani servono a minimizzare la sofferenza socialmente
evitabile per pazienti e agenti morali. E si osservi che questa risposta ci chiede di
adottare il punto di vista delle vittime delle violazioni, nel senso suggerito da Judith
Shklar.
La seconda proposizione mette a fuoco quale possa essere una via
promettente verso l'universalismo a proposito dei diritti umani. Si tratta, per così
dire, di un universalismo dal basso, che muove dai diversi usi dei diritti come
briscole che bloccano politiche e trattamenti che infliggono danni severi a pazienti e
agenti morali. (Più precisamente, dovremmo dire che i diritti funzionano come briscole
nei confronti delle minacce standard di inflizione di danni severi a pazienti e agenti
morali.) Ciò suggerisce di dedicare la terza proposizione alla congettura secondo cui la
migliore critica al relativismo o alle tesi sulla incommensurabilità delle
interpretazioni e sulla non traducibilità interculturale è quella che mette a fuoco le
conseguenze dell'atteggiamento dei relativisti radicali o, per così dire, che cosa
succede se si è relativisti radicali. Si può mostrare, nel senso di Davidson, che anche
esercizi difficili o molto difficili di traduzione divengono impossibili, se si è
relativisti.
La quarta proposizione richiama una tesi sostenuta negli anni Cinquanta
da Herbert Hart a proposito dell'esistenza dei diritti naturali. Scrive Hart: "se vi
sono diritti in senso morale, ne consegue che c'è per lo meno un diritto naturale,
l'eguale diritto per tutti gli esseri umani di essere liberi/.../ ogni essere umano,
capace di compiere una scelta, i) ha il diritto che tutti gli altri si astengano
dal compiere atti di coercizione o di restrizione della libertà, salvo che per resistere
ad atti di costrizione o di restrizione; ii) ha la libertà di compiere qualsiasi
atto, che non sia inteso a costringere o a restringere la libertà, o a far danno ad altre
persone". E' questa tesi che connette i diritti morali delle persone al diritto
naturale di libertà, mettendo a fuoco la dimensione della capacità di scelta delle
persone, che mi consente ora di introdurre conclusivamente l'idea di sviluppo come
libertà.
Si consideri l'incipit di Amartya Sen nel suo Development as
Freedom: "lo sviluppo può essere visto come un processo di espansione delle
libertà reali di cui le persone dispongono. Concentrarsi sulle libertà umane è in
contrasto con prospettive più ristrette sullo sviluppo, come quelle che lo identificano
con la crescita del prodotto interno lordo, o con l'aumento dei redditi personali, o con
l'industrializzazione, o con lo sviluppo tecnologico, o con la modernizzazione sociale.
Naturalmente, crescita del prodotto interno lordo o dei redditi individuali possono essere
molto importanti come mezzi per espandere le libertà disponibili alle persone che fanno
parte di una società. Ma le libertà dipendono anche da altre determinanti, quali gli
assetti economici e sociali, così come i diritti civili e politici. Allo stesso modo,
l'industrializzazione o il progresso tecnologico o la modernizzazione sociale possono
contribuire a espandere la libertà umana, ma la libertà dipende anche da altre
influenze. Guardare allo sviluppo in termini di espansione delle libertà sostanziali
dirige la nostra attenzione sui fini che rendono importante lo sviluppo, piuttosto
che semplicemente sui mezzi che, inter alia, svolgono un ruolo saliente nel
processo".
Questa idea di sviluppo come libertà è come l'eco, nella catena della
conversazione umana nel tempo su questioni di giustizia, della venerabile idea
aristotelica di eudaimonia: un'idea a proposito del bene umano per eccellenza che
ci fa giudicare somma in valore la qualità di una vita in quanto degna di essere scelta.
E' questa dimensione, nella pluralità essenziale dei suoi tratti costitutivi che
Aristotele non avrebbe accettato, a suggerirci l'importanza morale della sua protezione
con diritti fondamentali per uomini e donne perché sia minimizzata la probabilità della
loro conversione in pazienti e rispettata equamente la loro scelta di vite degne, per una
essenziale varietà di ragioni, di essere scelte.
Così, suggerisco che l'idea di sviluppo come libertà possa
forse costituire un criterio normativo e valutativo universalistico e non dipendente da
contesti, politicamente neutrale, che ci orienti nel giudizio politico riflessivo quando
cerchiamo di guadagnare una prospettiva plausibile su questioni di giustizia globale.
Conosco i limiti della migliore filosofia politica e sociale e, quindi,
anche del più promettente abbozzo di un programma di ricerca sull'estensione della
concezione di giustizia. Sappiamo quanto severi e gravi siano i fatti dell'ingiustizia dai
molti volti: i fatti dell'oppressione e della degradazione per esseri umani qua e là per
il mondo. Come ha suggerito il saggio Isaiah Berlin, un po' di umiltà in queste cose è
sempre necessaria. Ma questo è quanto, nei suoi limitati poteri, la filosofia può fare:
indurci a vedere le cose in altri modi, solo più perspicui. E a chi rimanga
insoddisfatto perché tutto questo sembra essere intollerabilmente troppo poco, è bene
ricordare che, come al solito, poco è meglio che niente.
Bibliografia essenziale
N. Bobbio, L'età dei diritti, Einaudi
1990.
J. Habermas, La costellazione
postnazionale, Feltrinelli 1999.
S. Hampshire, Justice is Conflict,
Duckworth 1999.
J. Rawls, The Law of Peoples, Harvard
University Press 1999.
A.K. Sen, Development as Freedom, Oxford
1999.
S. Veca, Dell'incertezza, Feltrinelli 1997;
Della lealtà civile, Feltrinelli 1998; La filosofia politica, Laterza 1998.
D. Zolo, Cosmopolis, Feltrinelli 1995.
|